L’Indennità di frequenza è un sostegno economico che l’Inps eroga alle famiglie di minori invalidi o con difficoltà di varia natura per far fronte a spese legate alla frequenza di scuole pubbliche e private o di centri di riabilitazione. Tale sostegno è esteso anche ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

Anche i soggetti con disturbi di apprendimento, oltre alle persone con invalidità e ai portatori di handicap, hanno diritto alla cosiddetta indennità di frequenza, un assegno mensile erogato dall’Inps, dietro presentazione di un’apposita domanda, finalizzato a sostenere l’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità di varia natura, fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale indennità viene concessa nei casi in cui il reddito personale del soggetto avente diritto, e non dell’intero nucleo familiare, non superi una certa soglia che viene rideterminata ogni anno. Per l’anno 2016 il limite di reddito annuo è pari a 4.800,38 euro.

Chi può richiederla?

Tutti i cittadini minori di 18 anni, con deficit uditivo o con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, secondo i requisiti sanitari e amministrativi stabiliti dalla legge. Occorre che le difficoltà sopra specificate siano riconosciute e persistenti, o che la perdita uditiva sia superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 Hz. È necessario, inoltre, che il soggetto usufruisca abitualmente di centri pubblici (o privati convenzionati con il SSN) specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero dei portatori di handicap, che frequenti scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido) o centri di formazione professionale, pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale. È richiesto, inoltre, lo stato di bisogno economico.

La cittadinanza italiana è un altro requisito; tuttavia possono presentare domanda anche i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune italiano di residenza e quelli extracomunitari con il permesso di soggiorno di almeno un anno, di cui all’art. 41 T.U. sull’Immigrazione, e residenza abituale e stabile nel territorio italiano. L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero permanente in istituti pubblici e con
l’indennità di accompagnamento. È incompatibile anche con
l’indennità di accompagnamento erogata a ciechi civili assoluti o con
la speciale indennità prevista per i ciechi parziali. Non è prevista neppure per i sordi prelinguali che percepiscano l’indennità di comunicazione. È concessa, invece, in tutti i casi, la facoltà ai beneficiari di scegliere tra l’indennità economicamente più favorevole.

Come si presenta la domanda?

Innanzitutto è necessario richiedere al medico della ASL un “certificato medico introduttivo” in cui risulti una diagnosi precisa, identificata da un codice. Tale certificato dovrà essere trasmesso per via telematica con due modalità alternative: via web, avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN nel portale
dell’Inps, indicando il codice PIN del minore (non quello del genitore o del tutore), oppure attraverso patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Come vengono erogate le indennità?

Se l’Istituto accerta la conformità dei requisiti sanitari e amministrativi, provvede al pagamento delle prestazioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti). L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2016 l’importo è pari a 279,47 euro mensili.

Cosa succede al raggiungimento della maggiore età?

I minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.
L’Inps provvede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del diciottesimo anno. La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio­economici previsti dalla legge.
La domanda – alla quale non è obbligatorio allegare il certificato medico – deve essere presentata in via telematica rivolgendosi a uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Per maggiori informazioni:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10035